Il considerando 74 del GDPR, nella versione inglese, apre con due parole: “the responsibility and liability of the controller”. La versione italiana le traduce con una sola: “la responsabilità generale del titolare”.
Il terzo capitoli della serie, dedicata al GDPR, lingua della responsabilità coniugata al futuro, ricostruisce la storia delle due parole inglesi: responsibility, che discende dalla sponsio romana, la promessa solenne; liability, che discende da ligāre, essere legati – la stessa radice dell’obbligazione.
Ecco perché la loro differenza non è di sfumatura ma di tempo: la responsabilità-promessa guarda in avanti, la responsabilità-vincolo risponde all’indietro.
La traduzione italiana non è un errore: è il sintomo di una lingua che ha un solo nome per tre concetti – responsibility, accountability, liability – e che distingue altrove, nei verbi: rendere conto, rispondere di.
Tuttavia, proprio ciò che la parola unica nasconde è ciò che il titolare deve saper vedere.
Nell’articolo precedente abbiamo letto nello shall il verbo del debito: il GDPR stabilisce un debito di protezione e non ne specifica la distinta di pagamento.
Prima di chiedere con quale verbo un debito simile si possa onorare – questo sarà il tema del prossimo articolo – dobbiamo fermarci sulla parola con cui l’italiano nomina l’intera materia: responsabilità.
Perché il Regolamento, in inglese, di parole ne usa più di una e il luogo dove lo si vede meglio è un Considerando.
Il testo inglese del considerando 74 apre così: “The responsibility and liability of the controller for any processing of personal data carried out by the controller or on the controller’s behalf should be established”.
La versione italiana rende: “È opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest’ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto”.
Si conti: due sostantivi in inglese, uno in italiano – con un aggettivo, “generale”, disteso sopra la cucitura.
Né si tratta di un caso isolato.
La rubrica dell’articolo 82 recita in inglese “Right to compensation and liability”; in italiano, “Diritto al risarcimento e responsabilità”. Ovunque l’inglese scrive liability, l’italiano traduce in responsabilità.
Per capire che cosa va perduto in questa riscrittura, bisogna chiedere alle due parole da dove provengono.
Responsibility discende dal latino respondēre, composto di re- e spondēre: promettere solennemente, impegnarsi [1].
Nel diritto romano la sponsio era la forma più antica dell’obbligazione verbale, e Gaio la descrive come un dialogo: “Verbis obligatio fit ex minterrogatione et responsione, veluti: dari spondes? spondeo” – l’obbligazione nasce da una domanda e da una risposta: “prometti?”, “prometto” [2].
Responsabile è, alla lettera, colui che ha risposto cioè colui che alla domanda “prometti?” ha detto “prometto”.
L’italiano conserva la sponsio nel suo luogo più solenne: lo sposo, colui che ha promesso. E la promessa ha un orientamento temporale obbligato: si promette soltanto ciò che ancora non esiste.
La responsabilità-promessa guarda in avanti per costituzione.
Liability viene dal francese antico lier, “legare”, dal latino ligāre [3].
È la stessa radice di ob-ligare: l’obbligazione come legame – il filo che abbiamo già incontrato nel secondo articolo di questa esalogia, parlando del debito.
Liable è chi è legato: tenuto, avvinto alle conseguenze di un fatto; e poiché ci si può legare soltanto a ciò che è accaduto, la responsabilità-vincolo guarda all’indietro: interviene quando il danno c’è già.
È il tempo dell’articolo 82: “Any controller involved in processing shall be liable for the damage” – in italiano, “un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno”.
Si noti il chiasmo involontario: dove l’inglese lega (liable), l’italiano risponde (“risponde per il danno”). Anche quando l’inglese cambia radice, l’italiano continua a pescare nella sola famiglia della sponsio.
Liability viene dal francese antico lier, “legare”, dal latino ligāre [3].
È la stessa radice di ob-ligare: l’obbligazione come legame – il filo che abbiamo già incontrato nel secondo articolo di questa esalogia, parlando del debito.
Liable è chi è legato: tenuto, avvinto alle conseguenze di un fatto; e poiché ci si può legare soltanto a ciò che è accaduto, la responsabilità-vincolo guarda all’indietro: interviene quando il danno c’è già.
È il tempo dell’articolo 82: “Any controller involved in processing shall be liable for the damage” – in italiano, “un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno”.
Si noti il chiasmo involontario: dove l’inglese lega (liable), l’italiano risponde (“risponde per il danno”). Anche quando l’inglese cambia radice, l’italiano continua a pescare nella sola famiglia della sponsio.
La coppia non è un’eccentricità dell’inglese. e lo dimostra, ancora una volta, il tedesco.
Il considerando 74 in lingua tedesca apre: “Die Verantwortung und Haftung des Verantwortlichen” – e conserva le due parole [4].
Verantwortung è il rispondere (antworten, la risposta); Haftung viene da haften, “restare attaccato”: un’altra metafora del legame, come liability.
La lingua che nel secondo articolo di questa esalogia ci aveva regalato Schuld – debito e colpa in una parola sola – qui tiene a cielo aperto la distinzione che l’italiano fonde: il rispondere e il restare attaccati, la promessa e il vincolo.
Sarebbe facile, a questo punto, processare la traduzione italiana. Però sarebbe anche ingiusto.
Il traduttore aveva davanti un problema senza soluzione pulita: l’inglese giuridico dispone di tre sostantivi – responsibility, accountability, liability – dove l’italiano ne ha uno: responsabilità. Una parola per tre concetti.
Il considerando 74 fonde le due estreme della terna, responsibility e liability; per quella di mezzo,accountability, l’articolo 5, paragrafo 2, ha dovuto coniare “responsabilizzazione” – e vedremo nel prossimo articolo quanto anche quel conio restituisca solo a metà.
Si aggiunga una circostanza che ha del paradossale: nel GDPR italiano la parola “responsabile” era già occupata – designa il processor, chi tratta per conto altrui.
Per questo l’articolo 5, paragrafo 2, traduce “shall be responsible” con “è competente”: la responsabilità del titolare ha dovuto cambiare nome perché il suo nome era già stato assegnato a un altro (su questo incrocio di nomi tornerò più avanti nello sviluppo dell’esalogia). Ma la lingua italiana non è povera: distingue altrove.
Ciò che l’inglese scompone nei nomi, l’italiano lo declina nei verbi: rendere conto – l’accountability, l’obbligo permanente di spiegare con ragioni e prove – e rispondere di – la liability, il rispondere del danno davanti a un giudice.
La traduzione non è colpevole; è il sintomo di una differenza di costituzione tra le lingue.
Il problema nasce solo quando il lettore italiano, trovando una parola sola, crede che il concetto sia uno solo.
Perché la distinzione non è accademica: la coppia del considerando 74 è un asse temporale.
Responsibility è la responsabilità prima: predisporre misure adeguate ed efficaci, ed essere in grado di dimostrarne l’efficacia – è il lessico degli articoli 24 e 5, paragrafo 2, ed è esattamente ciò che il considerando 74 sviluppa nel suo secondo periodo.
Liability è la responsabilità dopo: rispondere del danno cagionato – è il lessico dell’articolo 82.
Chi legge “responsabilità generale” appiattendola sul solo secondo tempo riduce la conformità a gestione del rischio sanzionatorio: attende il danno, e nel frattempo si assicura.
Chi la appiattisce sul solo primo tempo coltiva l’impegno senza giudice: la promessa che non costa nulla perché nessuno ne chiederà mai conto.
Il considerando 74 tiene insieme i due tempi: la promessa e il vincolo, il prima e il dopo.
La parola unica italiana chiede al lettore di fare da solo il lavoro che l’inglese fa con due parole.
La responsabilità del GDPR ha due tempi e, in inglese, due nomi: responsibility, la promessa che guarda in avanti; liability, il vincolo che risponde all’indietro.
L’italiano ha un nome solo – e, per chi sa cercarli, due verbi: rendere conto, rispondere di.
Il titolare che vuole capire il proprio debito deve tenere gli occhi su entrambi i tempi: chi guarda solo indietro si assicura invece di adempiere; chi guarda solo avanti promette senza vincolo.
Resta però aperta la domanda con cui si è chiuso il secondo articolo: se il debito di protezione è senza distinta di pagamento, con che cosa si paga? La responsabilità-promessa attende ancora il suo verbo.
Nel prossimo articolo torneremo al futuro dell’inglese e al suo secondo ausiliare: vedremo perché il GDPR, dopo averci consegnato lo shall, pretende da noi il will – la volontà che nessuna norma può scrivere – e come quella coppia di verbi permetta di diagnosticare le due patologie della conformità: la carta senza volontà e la volontà senza regola.
[1] Voci respond e responsible, Online Etymology Dictionary: https://www.etymonline.com/word/respond –
https://www.etymonline.com/word/responsible
[2] Gaio, Institutiones, 3, 92.
[3] Voce liable, Online Etymology Dictionary: https://www.etymonline.com/word/liable
[4] Considerando 74, versione tedesca: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679