Identificazione biometrica in tempo reale: la sfida è impedire che l’eccezione diventi la regola
Con lo schema di decreto legislativo di adeguamento all’AI Act e alla legge sull’intelligenza artifi 2026-8-13 09:22:10 Author: www.cybersecurity360.it(查看原文) 阅读量:3 收藏

Con lo schema di decreto legislativo di adeguamento all’AI Act e alla legge sull’intelligenza artificiale del 2025, il legislatore italiano apre all’uso dell’identificazione biometrica remota anche in tempo reale nell’attività di polizia, ma solo entro un perimetro formalmente eccezionale e assistito da garanzie procedurali rafforzate.

La novità è rilevante non soltanto sul piano operativo, ma soprattutto su quello costituzionale e della protezione dei dati personali: il punto non è se la tecnologia possa aumentare l’efficienza dell’azione di prevenzione e contrasto, bensì a quali condizioni uno strumento tanto invasivo possa essere ammesso in uno Stato di diritto e con che modalità.

AI Act e deroghe per la biometria di polizia

L’AI Act ha introdotto nel 2024 la categoria delle pratiche di IA vietate, per le quali il rischio è considerato inaccettabile, tra cui rientra l’uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto.

A questo divieto generale si affianca però un elenco puntuale di eccezioni: in scenari come la ricerca di persone scomparse o il perseguimento di un numero limitato di reati particolarmente gravi, la tecnologia in questione può essere utilizzata, purché nel rispetto di condizioni procedurali stringenti.

È in questo perimetro eccezionale che si colloca lo schema di decreto italiano, che ricalca il testo dell’atto europeo sia nelle definizioni sia nelle situazioni legittimanti il ricorso all’IA, comprese quelle in cui emergono esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

Eventi pubblici come banco di prova per le democrazie

Le manifestazioni pubbliche e in generale gli eventi in cui è importante garantire la pacifica convivenza fra le persone sono le situazioni che più delle altre rappresentano un banco di prova per le democrazie circa il corretto ed equilibrato bilanciamento fra le esigenze di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica e il rispetto dei diritti e delle libertà delle persone.

Non è un caso che proprio l’ordine e la sicurezza pubblica facciano da contesto al parere 290 del 22 luglio 2021, con cui il Garante si pronuncia sulla valutazione d’impatto del Ministero dell’Interno su un sistema di telecamere indossabili (body-cam) per i Reparti mobili della Polizia di Stato, per la documentazione audio e video di situazioni critiche per l’ordine e la sicurezza, in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche.

Il passaggio più importante del provvedimento è un tanto semplice quanto perentorio caveat, nella parte finale: il sistema non deve integrare dispositivi tecnici diretti a consentire l’identificazione univoca o l’autenticazione di una persona fisica, cioè l’identificazione biometrica.

Dal no a Sari Real Time all’apertura vigilata alla biometria

Non sono soltanto l’ordine e la sicurezza pubblica a fare da cornice giuridica all’utilizzo di sistemi di identificazione biometrica: le forze di polizia, stando allo schema proposto, potranno farne uso a posteriori anche in presenza di determinati reati e nel rispetto di procedure stringenti e garantite.

La prevenzione e la repressione sono il contesto di un altro provvedimento del Garante, il parere n. 127 del 25 marzo 2021, con cui l’Autorità ha rigettato il progetto del sistema Sari Real Time del Ministero dell’Interno.

Questo, attraverso una serie di telecamere installate in un’area geografica predeterminata e delimitata, avrebbe consentito di analizzare in tempo reale i volti dei soggetti ripresi, confrontandoli con una banca dati predefinita per lo specifico servizio, e avrebbe generato degli alert in caso di riscontro, attraverso un algoritmo di riconoscimento facciale.

Perché i dati biometrici restano tra i più sensibili

Ma da cosa nascono la delicatezza dei dati biometrici e l’attenzione posta su di loro? Dal fatto che non sono semplici dati personali, ma identificativi unici di una persona fisica, ottenuti a partire da operazioni tecniche su caratteristiche fisiche, delle quali costituiscono la rappresentazione computazionale: i dati biometrici consentono un collegamento particolarmente stretto e stabile con l’identità della persona e questo basta a capire quanto possano suscitare legittime preoccupazioni la loro manipolazione, la loro perdita, il loro utilizzo illecito e malevolo.

La tecnologia e il quadro giuridico italiano ed europeo sono cambiati profondamente dal 2021, ma le clausole del Garante suonano ancora come un invito a non dimenticare che l’efficienza tecnologica in generale e quella al servizio delle esigenze di repressione e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica devono sempre essere bilanciate con la protezione dei dati personali e dei diritti e delle libertà delle persone.

Questo deve valere a maggior ragione di fronte a sistemi che per loro stessa natura sono caratterizzati da margini di errore non trascurabili e da output intrisi di bias. Non è una reazione antimoderna alla tecnologia, ma il rispetto del cardine per eccellenza degli ordinamenti liberali e democratici.

Una prova di tenuta democratica, non un arretramento

La novità legislativa non va letta come un arretramento rispetto ai principi affermati dal Garante e alle libertà fondamentali, ma come una prova – impegnativa – di tenuta democratica.

Il legislatore sembra averne consapevolezza: ne sono indizio il richiamo alla riserva di umanità e allo human in the loop, la formazione specifica rafforzata richiesta ad agenti e funzionari, l’obbligo di conservazione dei file di log su accessi e azioni, e un meccanismo autorizzatorio che affida le singole operazioni al vaglio preventivo della Magistratura, quale potere indipendente, e alla notifica al Garante.

Resterà da verificare, nella pratica applicativa, se questi contrappesi saranno sufficienti a impedire che l’eccezione si trasformi, di fatto, in regola.

Valutazioni di impatto e disciplinari: la governance dei sistemi biometrici

Sotto questa prospettiva, saranno centrali le valutazioni di impatto sui diritti fondamentali richieste dallo stesso schema di decreto agli articoli 8 e 10, che richiamano espressamente l’articolo 27 dell’AI Act che ha introdotto la FRIA (Fundamental Rights Impact Assessment) per i sistemi ad alto rischio: le analisi che i titolari del trattamento dovranno svolgere dovranno stabilire ruoli e responsabilità in modo chiaro e definito, predisporre misure di sicurezza robuste ed efficaci secondo lo stato dell’arte, e impedire il riutilizzo in linea col principio di limitazione delle finalità.

Le valutazioni d’impatto dovranno poi confluire in disciplinari di impiego che chiamino in causa tutte le parti coinvolte e che saranno parte integrante della formazione specifica. Tutti elementi questi che serviranno a misurare e giudicare l’accountability.

Le questioni ancora aperte

Se lo schema passerà così come presentato, la normazione di secondo livello interverrà a stabilire alcuni dei punti appena elencati: si prevedono infatti decreti del Ministero dell’interno e del Ministero della giustizia, con il coinvolgimento del Garante, e dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) in qualità di Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale.

Alcune questioni rimangono aperte.

Come mitigare i rischi dei sistemi in esame – a partire da quelli legati agli errori e ai bias – senza trasformare l’eccezione in regola? Una risposta passa certamente per la declinazione concreta del principio dello human in the loop in procedure, controlli e audit periodici, perché è nella gestione della quotidianità che si gioca la partita principale.

Da soli, però, non bastano: occorre che la cultura della valutazione dei rischi e degli impatti sui diritti fondamentali diventi, ancora più di quanto non accada oggi, patrimonio condiviso degli attori coinvolti – dagli operatori di polizia ai decisori politici – e in questo la formazione, qualcosa di più della sola AI literacy di base, giocherà un ruolo decisivo.

Una rigorosa disciplina degli accessi e, a monte, dell’attribuzione delle credenziali potrà rappresentare al tempo stesso una tutela effettiva per gli interessati e un meccanismo di compliance rispetto al divieto di uso incondizionato e non mirato delle tecnologie di riconoscimento facciale sancito dall’articolo 10, comma 10, dello schema di decreto.

Quel divieto non è un dettaglio terminologico, ma la linea di demarcazione tra un impiego indirizzato e specifico – su casi, luoghi e banche dati definiti e controllabili – e forme di sorveglianza biometrica di massa e generalizzate.

Solo se controllo umano, valutazioni di impatto sostanziali, governance degli accessi e consapevolezza dei bias saranno presidiati nel lungo periodo, l’apertura all’identificazione biometrica remota in tempo reale potrà conciliarsi con la pretesa di uno Stato di diritto di restare fedele ai propri principi proprio nel momento in cui adotta le tecnologie più invasive.


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