Il 17 gennaio avevo scritto un posto sulla definizione di "incidente significativo" fornita da ACN per i soggetti NIS nelle "Specifiche di base per l'adempimento agli obblighi di cui agli articoli 23, 24, 25, 29 e 32 del decreto NIS": https://blog.cesaregallotti.it/2026/01/incidenti-significativi-nis-per-acn.html.
Ho avuto un interessante scambio di email con Marco Manganiello. Infatti mi ha ricordato che la definizione di ACN dovrebbe essere letta insieme a quella presente nel D. Lgs. 138 del 2024 (art. 25, comma 4), che è norma primaria. Una Determinazione ACN non può innovare rispetto a essa.
Pertanto, la definizione di incidente significativo IS-1 ottenuta dalla somma di D. Lgs. 138 e Determinazione dovrebbe essere: “Il soggetto NIS ha evidenza della perdita di riservatezza, verso l'esterno, di dati digitali di sua proprietà o sui quali esercita il controllo, anche parziale. Tale evento ha causato o è in grado di causare una grave perturbazione operativa dei servizi o perdite finanziarie per il soggetto interessato; o ha avuto ripercussioni o è idoneo a provocare ripercussioni su altre persone fisiche o giuridiche causando perdite materiali o immateriali considerevoli”.
Similmente andrebbero tradotte le IS-2, IS-3 e IS-4.
Rimane il fatto che un’email inviata all'indirizzo sbagliato potrebbe sempre rientrare in questa definizione perché non blocca il servizio, ma può incorrere in una sanzione del Garante con “perdite finanziarie per il soggetto interessato”.
Alcune considerazioni: