La Direttiva UE 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, nota come Direttiva NIS 2, rappresenta un passo significativo nella sicurezza delle reti e delle informazioni. Abrogando la precedente Direttiva UE 2016/1148, introduce nuove normative e obblighi rilevanti per i soggetti “essenziali” e “importanti” interessati.
Nello specifico, questo nuovo quadro normativo si propone di creare una strategia di cyber sicurezza comune a tutti gli stati membri, con l’obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza dei servizi digitali in tutta l’area dell’Unione Europea.
Poiché si tratta di una direttiva e non di un regolamento come il GDPR, è richiesto che tutti gli Stati Membri la recepiscano entro un determinato periodo di tempo. Nel caso specifico, entro il 17 ottobre 2024, devono sviluppare piani nazionali per la sicurezza e costituire team specializzati per attuare la direttiva.
In particolare, l’articolo 21 della NIS 2 definisce al paragrafo 1 le linee guida per la gestione dei rischi legati alla sicurezza informatica, delineando una serie di azioni tecniche, operative e organizzative. Queste misure sono attentamente selezionate per essere adeguate e proporzionate, con l’obiettivo di affrontare in modo efficace i potenziali rischi per la sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche.
I soggetti “essenziali” e “importanti” dovranno implementare tali misure, integrandole sia nelle loro attività quotidiane che nella fornitura dei servizi.
L’obiettivo primario è quello di prevenire o, quantomeno, ridurre al minimo l’impatto di eventuali incidenti sia sui destinatari diretti dei servizi che su altri servizi correlati.
Sempre al punto 1 dell’art.21, la Direttiva NIS 2 ci spinge a riflettere su cosa significhi veramente adottare un approccio multirischio. Questo specifico approcciomira a garantire che i soggetti “essenziali” e “importanti” siano preparati ad affrontare un panorama di minacce in continua evoluzione, assicurando così la protezione delle infrastrutture critiche e dei servizi essenziali nell’Unione Europea.
Andare oltre la mera difesa contro gli attacchi cyber di natura tecnica è l’obiettivo.
Si tratta quindi di una visione più ampia che considera l’analisi di alcuni aspetti specifici:
Per quanto concerne le misure di sicurezza specifiche, come delineato nell’articolo 21, paragrafo 2, i soggetti inclusi nel perimetro della direttiva devono attuare una serie di politiche e procedure cruciali e comprendono almeno gli elementi seguenti:
È importante sottolineare che la Commissione europea potrà stabilire requisiti tecnici e metodologici specifici per tali misure, considerando le diversità tra settori, come ad esempio il settore bancario rispetto a quello alimentare.
È interessante notare come le misure sopra riportate trovano riscontro nei vari framework legati alla sicurezza delle informazioni come la ISO 27001 e sue collegate ISO 270xx o il framework del NIST.
Delineato questo nuovo contesto normativo, risulta di fondamentale importanza per i soggetti interessati la creazione di un Incident Plan.
Infatti, la normativa prevede che, in caso di incidente significativo, si debba rispettare un iter di notifica alle autorità competenti organizzato in più fasi, il quale iter prevede la trasmissione di:
Inoltre, l’Incident Plan dovrebbe prevedere anche le seguenti misure organizzative:
Possiamo dire che adeguarsi alla nuova direttiva NIS 2 non serve solo a mettersi a norma, bensì rappresenta l’occasione per introdurre in azienda una cultura della cyber sicurezza nonché best practice tecniche e organizzative che possono alzare di molto il livello della sicurezza informatica.
A ogni modo, per tutti i soggetti interessati è importante cominciare a predisporre fin da subito un piano di adeguamento al fine di rispondere e uniformare per gradi i vari asset aziendali e formare il personale con opportuni cicli formativi periodici.
Le attività da mettere in campo si dividono su tre livelli:
Implementare attività formative di corredo ed istituire un organigramma della sicurezza con funzioni interne/esterne ben definite.