Una elevata componente dei soggetti pubblici tenuti ad attuare il whistleblowing, ora nella nuova forma allargata del D.lgs. 24/2023 (DLWB), è quella degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado che, secondo le statistiche del Ministero dell’Istruzione e del Merito, a settembre 2022 contava oltre 8.000 istituti statali e oltre 40.000 sedi scolastiche.
Ulteriore componente del settore formativo è quella promossa da enti e privati, articolata in scuole paritarie (circa 8.500 nel 2022), scuole non paritarie e scuole straniere.
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Whistleblowing e scuola: l’individuazione dei ruoli
Già nel 2016 l’ANAC aveva individuato, con le Delibere nn. 430 e 831 del 2016:
- nel Direttore dell’Ufficio scolastico regionale (DUSR) il soggetto cui conferire il ruolo di RPCT (Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza) per le istituzioni scolastiche statali dell’intero territorio di riferimento;
- nei dirigenti di ambito territoriale i loro referenti.
Nelle linee guida (LWBA) emanate dall’ANAC in applicazione del diversi aspetti del decreto whistleblowing, è stato specificato, in linea con l’art. 1.2 del D.lgs. 165/2001, che nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, cui le previsioni del DLWB si applicano nella maniera più ampia, rientrano “gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative” nonché “le istituzioni universitarie”.
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La previsione del D.lgs. 24/2023 secondo cui il canale interno di segnalazione deve essere affidato al RPCT – ove prevista la nomina – comporta quindi che il canale interno per le segnalazioni afferenti alle istituzioni scolastiche di una regione siano centralizzate in capo all’Ufficio scolastico regionale (USR).
Pertanto, abbiamo che, presso ogni istituzione scolastica statale a livello periferico, il relativo dirigente è titolare del trattamento ai fini GDPR ma estraneo al trattamento dei dati personali afferenti al whistleblowing che fa capo al DUSR, entità centrale regionale.
Una peculiarità, oltre all’accentramento delle segnalazioni whistleblowing, è che la prevista coesistenza, in capo al medesimo soggetto, della Direzione dell’USR e dell’incarico di RPCT si traduce che questi di norma abbia la competenza sia per l’istruttoria della segnalazione (che le LWBA prevedono in capo al RPCT) sia la fase successiva di accertamento delle responsabilità (che le LWBA prevedono in capo agli organi preposti interni).
Ciò salvo che localmente non si adotti uno specifico adattamento della procedura, ad esempio prevedendo o delegando ad altro soggetto o organo (ad esempio nei citati dirigenti di ambito locale, referenti del RPCT) la fase istruttoria oppure la fase di accertamento.
Whistleblowing e scuola: il corretto bilanciamento con le norme privacy
Il coinvolgimento di elementi degli istituti scolastici, anche presso le diverse scuole, potrebbe comunque essere necessario, quantomeno per presiedere all’espletamento dei diversi adempimenti informativi previsti dagli artt. 5 e 13 DLWB (e dagli artt. 13 e 14 del GDPR), da osservare nei confronti dei potenziali segnalanti e degli altri soggetti coinvolti.
Occorre, infatti, consentire a tutti i potenziali interessati (fra cui è bene precisare non vi sono gli utenti – gli studenti e i loro genitori – ma i soggetti che a diverso titolo provvedono all’erogazione della formazione e delle attività di supporto: docenti, personale ATA, personale di imprese fornitrici ecc.) di avere cognizione del diritto alla segnalazione whistleblowing.
A tal fine, devono essere messe a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne (e esterne all’ANAC), e tali informazioni – unitamente all’informativa privacy – devono essere esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro (le scuole), nonché accessibili alle persone ammesse alla segnalazione che non frequentino tali luoghi di lavoro (ad es. perché operano da remoto).
In presenza di un proprio sito internet, le predette informazioni devono essere pubblicate in una sezione dedicata del suddetto sito.
Il personale coinvolto presso i diversi istituti (ma ciò vale anche per i dirigenti di ambito territoriale) nel processo whistleblowing, per adempimenti previsti localmente (ad es. gestione delle segnalazioni cartacee che dovessero impropriamente indirizzate alla scuola anziché al DUSR, eventuali approfondimenti sui fatti segnalati o partecipazione alla fase di accertamento delle responsabilità) dovranno rivestire la qualifica di persona designata ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del Codice privacy e di soggetto specificamente formato e coinvolto nella gestione delle segnalazioni interne, secondo l’atto organizzativo da adottare come indicato nelle linee guida dell’ANAC sul whistleblowing.
Indicazioni per l’applicazione del whistleblowing a scuola
Tutto ciò premesso, presso gli USR e gli Istituti scolastici statali e loro sedi andrà verificata la situazione circa:
- gli adempimenti informativi, che dovranno essere aggiornati e allineati alle previsioni del DLWB e del GDPR;
- la presenza di un link alla sezione dedicata al WB del portale USR;
- la dismissione di eventuali schemi o link per segnalazioni indirizzate direttamente all’Istituto scolastico o alla scuola;
- l’indicazione dell’ANAC che la posta elettronica ordinaria e la pec non sono strumenti adeguati a garantire la riservatezza.
In particolare, laddove presso un istituto scolastico sia stato impostato un autonomo canale segnaletico, ciò costituirebbe un disallineamento rispetto alle indicazioni dell’ANAC sulle competenze del DUSR e nel contempo un vulnus alla riservatezza del potenziale segnalante atteso che il canale di segnalazione deve essere affidato al RPCT, ai sensi dell’art. 4.5 del DLWB.
Inoltre, il porre in essere o mantenere un autonomo canale impedirebbe di avere una compiuta cognizione al livello centrale previsto delle fattispecie di violazioni segnalate e del loro esito, se gestite solo localmente.
Il ruolo del DPO
Su tali aspetti si rivela centrale il ruolo degli RPD (Responsabili per la protezione dei dati) dei singoli istituti, che potrà verificare la compliance di tali aspetti.
Peraltro, tali RPD “locali” non avranno competenza sulla ordinaria procedura whistleblowing che interessa la compagine degli stessi, se non per aspetti accessori (segnalazioni inoltrate erroneamente agli istituti anziché all’USR), essendo la competenza piena in capo agli RPD della USR.
Whistleblowing e scuola: quando attivare il canale segnaletico
Un punto di attenzione è comunque costituito dal fatto che il DLWB prevede che ogni soggetto del settore pubblico sia tenuto a costituire il canale interno mentre, nella architettura sopra descritta, dal fatto che il RPCT sia centralizzato a livello regionale viene de facto derivata la centralizzazione delle segnalazioni: su questo aspetto sarebbe opportuna una apposita conferma interpretativa.
Il caso delle scuole paritarie
Con riferimento alle scuole paritarie queste, secondo l’ANAC (cfr. faq e Delibera 617/2019 ), sono tenute a osservare le previsioni sulla trasparenza se hanno un bilancio superiore a 500.000 euro di fatturato, in quanto compatibili e limitatamente all’attività di pubblico interesse; starà alla scuola individuare l’organismo a cui affidare le funzioni di attestazione degli obblighi di pubblicazione.
Ma non è prevista la nomina del RPCT.
Da ciò si può concludere che, laddove la scuola paritaria abbia un organico che, nella media dell’anno precedente, sia stato di almeno cinquanta lavoratori subordinati (a tempo indeterminato o determinato ovvero anche sotto tale limite se rientri nell’ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001 e adotti un modello ivi previsto) dovrà attivare un proprio canale interno di segnalazione, sebbene con riguardo a fattispecie più limitate riguardo a quelle statali (rimanendo esclusi gli “illeciti amministrativi, contabili, civili o penali” non afferenti a normative UE e a quelle nazionali connesse, ai sensi dall’art. 2 del decreto whistleblowing).
Tale conclusione, è estensibile anche alle scuole non paritarie. Va da sé che, laddove l’organizzazione si avvalga di collaboratori non inquadrabili come lavoratori subordinati, tali collaboratori non rientrano nel calcolo del soglia indicata.
Ove la predetta soglia non venga superata e non sia applicabile il decreto whistleblowing, saranno comunque da osservare le norme in materia di privacy.
Conclusione
Il whistleblowing rappresenta uno strumento che può contribuire concretamente alla tutela della legalità anche nel mondo della formazione, sebbene in maniera diversa a seconda della tipologia giuridica della scuola.
Laddove, infatti, l’ordinaria dialettica fra le diverse componenti, incluse le rappresentanze sindacali, non riescano a porre completo argine a eventuali illeciti, anche i singoli possono fattivamente partecipare, come dimostra la sanzione irrogata a un professore dall’ANAC con Delibera 94/2023 , a seguito di segnalazione effettuata da una docente (ai sensi della precedente disposizione sul whistleblowing, l’art. art. 54 bis del D.lgs. 165/2001).
La lettura di tale Delibera rappresenta, si può ben dire, un “caso di scuola”.
Un cenno va fatto per completezza alle Università: per quelle pubbliche il decreto whistleblowing si applica in toto. Per quelle non statali – legalmente riconosciute o meno – non è univoca la lettura sull’applicabilità delle norme sulla corruzione e sul RPCT (cfr. fra l’altro la segnalazione ANAC al Parlamento n. 7/2019), ma comunque sono applicabili le norme sulla privacy e quelle afferenti al decreto whistleblowing, in presenza delle soglie di lavoratori subordinati in organico ivi previste e per le medesime fattispecie delle scuole non statali.
Le opinioni espresse sono a titolo esclusivamente personale e non coinvolgono l’Ente pubblico presso cui l’autore presta servizio.
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