Quando la tecnologia arriva prima delle regole, la sanzione è solo una conseguenza logica.
Con il provvedimento n. 531 del 25 settembre 2025, il Garante per la protezione dei dati personali ha imposto il blocco immediato e una sanzione da 32.000 euro alla Provincia Autonoma di Bolzano. Ecco perché.
Il Garante Privacy ha deciso il blocco del progetto di videosorveglianza veicolare di Bolzano e imposto la sanzione, per l’uso illecito di un sistema di videosorveglianza veicolare costituito da 124 telecamere di lettura targhe installate sui passi dolomitici e gestite congiuntamente con la Provincia di Trento.
L’obiettivo dichiarato del progetto era il monitoraggio dei flussi di traffico a fini ambientali e statistici. Ma la sua architettura si è rivelata priva di qualunque impostazione basata sui principi di privacy by design e privacy by default.
Un caso emblematico di come, anche nella pubblica amministrazione, l’assenza di una progettazione integrata della tutela dei dati possa trasformare una soluzione tecnologica in un rischio sistemico di non conformità.
Il Garante ha rilevato che la normativa provinciale invocata non definiva in modo chiaro né le finalità del trattamento né i limiti di utilizzo dei dati raccolti.
Il sistema, di fatto, operava in modo continuativo e diffuso, raccogliendo e conservando per fino a due anni dati di targa pseudonimizzati, ma non realmente anonimizzati.
Un tempo di conservazione del tutto incompatibile con i principi di minimizzazione e limitazione della finalità previsti dall’art. 5 del GDPR.
Le informative agli utenti della strada erano incomplete e in parte fuorvianti: mancavano riferimenti ai tempi di conservazione, ai diritti degli interessati e alla reale natura del trattamento.
La Provincia aveva definito i dati “anonimi”, ma il Garante ha chiarito che si trattava di una pseudonimizzazione e non di una anonimizzazione, con la conseguenza che l’intero sistema rientrava pienamente nel campo di applicazione del GDPR.
La mancanza più grave è stata l’assenza di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA), obbligatoria per trattamenti automatizzati e su larga scala di dati veicolari.
Un’omissione che ha impedito all’ente di individuare e mitigare preventivamente i rischi, violando il principio di accountability.
Allo stesso modo, la contitolarità del trattamento con la Provincia di Trento – prevista di fatto ma mai formalizzata – ha evidenziato la mancanza di un modello di governance chiaro e documentato.
Il Garante ha così ritenuto che l’intero progetto fosse strutturalmente privo dei presupposti tecnici e giuridici per garantire la liceità del trattamento, disponendo la cancellazione di tutti i dati raccolti e il divieto di ulteriore utilizzo.
Il caso di Bolzano mostra con chiarezza che la privacy by design non è un adempimento formale ma un approccio metodologico indispensabile.
Ogni progetto basato su tecnologie di sorveglianza, sensori o intelligenza artificiale deve integrare la protezione dei dati fin dalla fase di progettazione, prevedendo meccanismi di:
In questo caso, l’intera infrastruttura è stata costruita come un sistema tecnologico prima che giuridico, e il risultato è stato il fallimento dell’obiettivo istituzionale: i dati non sono più utilizzabili e il sistema è stato disattivato.
Il provvedimento del Garante ha un impatto che va ben oltre i confini delle Dolomiti.
Molte amministrazioni stanno sviluppando sistemi di smart mobility, varchi elettronici e analisi dei flussi veicolari basati su dati di targa o sensori ambientali.
La decisione chiarisce che questi trattamenti, anche se finalizzati a politiche pubbliche virtuose, restano soggetti a tutte le garanzie del GDPR e – in prospettiva – al nuovo Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act).
Proprio l’AI Act, che entrerà in applicazione nei prossimi anni, rafforzerà il principio di human oversight e imporrà agli enti pubblici di documentare la governance algoritmica dei dati, in continuità con i principi di privacy by design e by default.
In altre parole, i futuri sistemi intelligenti dovranno essere etici e conformi per impostazione, non solo per correzione successiva.
Il caso Bolzano è un monito per tutte le amministrazioni e per i responsabili IT che gestiscono infrastrutture con componenti di analisi automatizzata.
Nessun progetto di videosorveglianza o di lettura targhe può essere attivato senza un percorso preventivo di valutazione integrata dei rischi e senza una documentazione strutturata della compliance.
La privacy by design non è un vincolo, ma una condizione di sostenibilità tecnologica. Progettare un sistema senza tenerne conto significa costruire un apparato costoso, inefficace e destinato al blocco.
La sicurezza dei dati, in fondo, non si garantisce con le telecamere ma con la governance che le controlla.